Consulenze e servizi antiriciclaggio per tutti i destinatari della normativa
La normativa antiriciclaggio
Direttiva 849/2015/UE
L'impianto
legislativo di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al D. Lgs. 231/2007 (Decreto),
assoggetta ad una serie di obblighi un'ampia platea di soggetti distinti in cinque macro categorie: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco.
A costoro è
richiesto, in presenza di determinati presupposti, di compiere specifiche
attività di verifica della clientela, conservazione dei dati, dei documenti e delle
operazioni, di segnalazione delle operazioni sospette e comunicazioni sulle
violazioni relative al trasferimento di contante ultra soglia.
Il corretto adempimento di tali obblighi è condizione necessaria a garantire la collaborazione verso le autorità preposte, cioè a garantire la corretta attivazione di quello che è considerato il principale strumento di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Il Decreto prevede che i soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio debbano adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di formazione del personale, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Le misure adottate devono essere proporzionate al rischio associato al tipo di cliente, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
In data 4/7/2017 è entrato in vigore il D.lgs. n. 90 che ha recepito la Direttiva 849/2015/UE, apportando sostanziali modifiche al D.lgs.231/07.
Tutela dei destinatari
Presìdi e controlli interni
L'art. 16 del D.lgs.231/07 prevede l'obbligo, per tutti i soggetti destinatari, di attuare procedure di mitigazione del rischio mediante l'attuazione di presìdi e l'adozione di un sistema di controllo interno ageduati alla propria struttura organizzativa.
La Direttiva 2015/849 - IV Direttiva antiriciclaggio, impone l'adozione, da parte dei destinatari, di procedure oggettive, verificate e aggiornate per analizzare e valutare il rischio in relazione alle caratteristiche del proprio cliente, tenendo conto della natura e delle dimensioni della specifica attività svolta o dell'operatività richiesta. I destinatari devono attuare controlli e procedure idonei a gestire e mitigare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In caso di accertamento per l'irrogazione della sanzione, il MEF terrà conto anche della mancata adozione o insufficiente vigilanza sul rispetto di prassi, procedure standardizzate o criteri operativi, nonchè di un effettivo sistema di controllo interno che sia in grado di prevenire fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.